Con la locuzione smart contract s’intende “un accordo automatizzato ed eseguibile” che fa riferimento a “software intelligenti” ovvero protocolli informatici attraverso i quali vengono formalizzati e tradotti in un codice crittografico gli elementi di un rapporto contrattuale. Infatti, le clausole, espressione dell’incontro di volontà tra le parti di un contratto, sono programmate in un codice alfanumerico, che prefigura un set di istruzioni con la descrizione di condizioni all’avverarsi delle quali vengono automaticamente innescate specifiche azioni, anche esse definite nel codice. Nello specifico, la peculiarità principale del contratto intelligente è che, se attuato mediante l’utilizzo di tecnologia blockchain, non può più essere disatteso al verificarsi di determinate condizioni in esso previste. Ciò permette di distinguere gli smart contract dalle altre tipologie di “computable contract” in cui l’esecuzione può essere interrotta attraverso l’intervento umano.
In altre parole, con il termine smart contract si fa riferimento in questa sede a un contratto trascritto nel registro blockchain che esegue automaticamente un accordo nel momento in cui le condizioni sottoscritte tra le parti vengono soddisfatte.
Smart contract e contratti tradizionali
La principale differenza tra smart contract e contratti tradizionali risiede nel fatto che questi ultimi offrono la possibilità di adempiere le prestazioni come stabilito nel contratto o, al contrario, di rendersi inadempienti e andare incontro alle relative conseguenze; tale opzione non è disponibile in uno contratto intelligente, dove l’adempimento è automatizzato e subordinato unicamente al verificarsi di specifici eventi sottratti alle eventuali determinazioni (in itinere) delle parti poiché indelebilmente scritti nel codice conservato con tecnologia blockchain. In altri termini, la volontà contrattuale in uno smart contract rileva solo al momento della predisposizione dell’accordo e della sua codificazione e non in fase di esecuzione del contratto.
Pertanto, le parti ricorrendo a smart contract possono scongiurare il rischio di inadempimenti o inesatti adempimenti delle prestazioni contrattuali, eliminando tutto o in parte il contenzioso relativo all’attuazione del contratto. Come già accennato, in quest’ottica, l’assistenza legale dovrebbe spostarsi al momento genetico dell’accordo, poiché questa è l’unica fase in cui viene in rilievo la volontà dei contraenti.
La parte più interessante dei contratti intelligenti è che non solo chiariscono quali sono le regole e le sanzioni che ha l’accordo – come fa un contratto tradizionale – ma le applicano anche automaticamente perché il codice di programmazione stabilisce come e quando il contratto deve essere completato.
Funzionamento e caratteristiche dei contratti intelligenti
I contratti intelligenti sono generalmente caratterizzati dalla cosiddetta condizione-evento, ossia quella situazione dalla quale scaturisce l’impulso per l’esecuzione delle istruzioni registrate nella blockchain, la quale può dipendere dal verificarsi di avvenimenti già inclusi nel codice stesso (si pensi allo spirare di un termine) ovvero da circostanze esterne (per esempio, legate alla variazione di un tasso di interesse).
In quest’ultimo caso, affinché scatti l’esecuzione del contratto sono necessarie delle verifiche in merito al soddisfacimento delle predette condizioni esterne. Tali verifiche vengono generalmente svolte dagli “oracoli blockchain” i quali costituiscono il legante tra la catena di blocchi e il mondo reale.
Gli smart contract e la blockchain, infatti, non sono in grado di accedere alle informazioni che si trovano al di fuori del network e pertanto è indispensabile un “provider di servizi” che garantisca il collegamento tra i dati off-chain e on-chain.
I contratti intelligenti, dunque, si basano sulla logica “if this then that”, ossia una volta soddisfatte le condizioni descritte nel codice, si attivano automaticamente delle specifiche azioni che non possono essere interrotte.
In sintesi, è possibile descrivere lo smart contract come un contratto digitale, autoeseguibile e irrevocabile.
- Digitale: poiché le clausole contrattuali sono incorporate nel software sotto forma di codice.
- Autoeseguibile: in quanto l’adempimento, essendo governato dagli input previsti nel codice, prescinde non solo dall’animus solvendi del debitore, ma finanche dal comportamento delle parti.
- Irrevocabile: perché una volta iniziato, il processo di esecuzione non può essere fermato o modificato.
Aspetti giuridici degli smart contract nell’ordinamento italiano
La legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano le definizioni di “smart contract” e di “tecnologie basate su registri distribuiti”.
Invero, l’art. 8-ter, comma 2, della citata legge chiarisce che «si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Sarà, dunque, determinante l’intervento dell’AgID, per comprendere quali software intelligenti, alla luce della normativa italiana, potranno dirsi idonei a soddisfare il requisito della forma scritta, potendo così essere utilizzati per la stipula di tutti quei contratti per i quali tale requisito è previsto come essenziale o come elemento necessario per provarne in giudizio l’esistenza ed il contenuto, e quali invece non saranno idonei.
Emerge dal tenore letterale della norma che tale distinzione si fonderà principalmente sulla presenza o meno di un meccanismo di identificazione delle parti; invero, è presumibile che gli smart contract attestati su blockchain pubbliche non potranno dirsi idonei a soddisfare il requisito della forma scritta, poiché una delle caratteristiche di tali tipologie di blockchain è quella di non richiedere la previa identificazione degli utenti che intendano usufruire della piattaforma.
È necessario, poi, individuare le caratteristiche essenziali dei contratti intelligenti, in modo da poter verificare se questi possano essere ricondotti alle tradizionali categorie giuridiche. Un primo tema controverso è se lo smart contract sia esso stesso il contratto e, dunque, espressione dell’accordo tra le parti, oppure, al contrario, attenga esclusivamente alla fase esecutiva di un contratto “tradizionale” che deve preesistere tra i soggetti interessati. D’altro canto, tuttavia, la norma stessa indica lo smart contract come fonte di vincolo giuridico tra le parti, aspetto che parrebbe contrastante con la preesistenza di un rapporto contrattuale tra le stesse, che essendo già fonte giuridica di un vincolo, renderebbe inutile la previsione di un vincolo ulteriore.
Conclusioni
In definitiva, gli smart contract sono irreversibilmente legati alla tecnologia blockchain e, come questa, attraggono sempre di più i vari operatori economici, sebbene il loro utilizzo in concreto sollevi ancora molti interrogativi.
In tale ambito è possibile affermare che gli smart contract hanno le potenzialità per cambiare definitivamente e radicalmente il mondo delle transazioni e degli accordi superando alcune delle limitazioni dei contratti tradizionali che attualmente impattano in maniera negativa su qualsiasi tipo di organizzazione.
Il connubio perfetto tra smart contract e tecnologia blockchain può aiutare a semplificare la burocrazia della PA, facilitandone i rapporti con i cittadini, con enormi benefici per il sistema Paese. A ogni modo, saranno necessari diversi anni prima di una completa ed efficiente implementazione di tale tecnologia in quanto sarà necessario stabilire standard e regole universalmente valide. Infatti, nonostante abbiano ricevuto anche l’imprimatur legislativo, numerose sono le questioni ancora aperte che gli operatori del settore (tecnici e giuridici) devono ancora risolvere.
Le notizia proviene per gentile concessione da Blockchain 4 Innovation